Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio segna il passaggio da una disciplina centrata prevalentemente sulla gestione del rifiuto a una regolazione che interviene sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio: progettazione, composizione, volume, riuso, riciclabilità, etichettatura e responsabilità degli operatori.
Per lungo tempo, il discorso sugli imballaggi è stato collocato entro la fase successiva all’uso: raccolta differenziata, riciclo, smaltimento, recupero dei materiali. Di certo era, ed è ancora, una dimensione necessaria; ma non basta più a descrivere la portata del problema. La quantità di imballaggi immessi sul mercato, la complessità dei materiali utilizzati, la diffusione di formati monouso e la crescita di modelli di consumo fondati su rapidità, consegna, asporto e sovra confezionamento hanno reso evidente un punto ormai difficilmente eludibile: non tutto ciò che viene prodotto può essere corretto a valle.
Il Regolamento (UE) 2025/40 emerge da tale consapevolezza giacché stabilisce requisiti di sostenibilità e di etichettatura per gli imballaggi durante il loro intero ciclo di vita, compresi produzione, uso e gestione dei rifiuti; il suo obiettivo non è soltanto migliorare il riciclo, ma evitare gli imballaggi non necessari, promuovere riutilizzo, ricarica e riciclaggio, armonizzando al tempo stesso le misure nazionali per non frammentare il mercato interno.
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e, come indica la Commissione europea, sarà generalmente applicabile dal 12 agosto 2026; da quel momento la riforma cessa di essere soltanto un nuovo quadro approvato e diventa un insieme di obblighi destinati a incidere sulle scelte di imprese, produttori, distributori, piattaforme commerciali, sistemi di raccolta e autorità pubbliche.
Il dato istituzionale è rilevante anche per la natura dello strumento prescelto: non si tratta più di una direttiva, come nel caso della disciplina del 1994, ma di un regolamento; una forma giuridica direttamente applicabile negli Stati membri, realizzata per ridurre differenze nazionali e disallineamenti in un settore in cui merci, materiali e confezioni attraversano quotidianamente confini, mercati e catene di distribuzione. La Commissione ricorda difatti che il nuovo Regolamento sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi e si applica a tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine.
Il passaggio più interessante riguarda la progettazione. Il nuovo quadro europeo non considera l’imballaggio come un elemento accessorio del prodotto, da valutare soltanto nel momento in cui diventa rifiuto, ma come una componente materiale che deve rispondere a requisiti fin dall’origine. Gli imballaggi devono cioè essere concepiti in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze nocive, da contenere peso e volume senza compromettere la funzionalità, e da poter essere riciclati secondo criteri sempre più verificabili; dal 2030 si applicherà un sistema di classi di prestazione di riciclabilità e dal 2035 la riciclabilità dovrà essere dimostrabile su larga scala attraverso sistemi effettivi di raccolta, selezione e riciclo.
Tale impostazione modifica in modo sostanziale il rapporto tra prodotto, confezione e responsabilità. L’imballaggio non può più essere valutato soltanto in base alla sua capacità di proteggere, trasportare o rendere riconoscibile un bene; deve essere considerato anche per ciò che genera dopo l’uso, per la quantità di materia che incorpora, per la possibilità di essere separato e trattato, per la compatibilità con i sistemi di raccolta, per l’eventuale presenza di componenti o sostanze che ne rendono difficile il recupero. In altri termini, il packaging entra in una grammatica regolatoria in cui funzione commerciale e impatto ambientale non possono più essere trattati come ambiti separati.

Una delle implicazioni più rilevanti riguarda l’eccesso di imballaggi: questi ultimi devono cioè essere progettati in modo da ridurre al minimo peso e volume, pur mantenendo la loro funzionalità, e che la commercializzazione o l’accettazione da parte dei consumatori non giustificano peso o volume aggiuntivi. È un passaggio tutt’altro che secondario, perché incide su quella zona opaca in cui l’imballaggio cessa di svolgere una funzione necessaria e diventa invece amplificazione del prodotto, dispositivo estetico, ingombro superfluo o moltiplicazione di strati difficilmente giustificabili. Il Regolamento interviene poi sul riuso e sulla ricarica, introducendo requisiti per gli imballaggi riutilizzabili e orientando alcuni settori verso modelli meno dipendenti dal consumo immediato di materia. La Commissione europea, nella pagina dedicata alla nuova disciplina, richiama esplicitamente l’obiettivo di incoraggiare riuso, refill e sistemi di raccolta, rafforzamento dei deposit return systems e restrizione di alcune plastiche monouso.
Il tema non riguarda soltanto la plastica, sebbene resti uno dei materiali più sensibili, ma concerne tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, quale che sia il materiale o l’origine: industriale, commerciale, domestica, retail. Questa ampiezza è necessaria: il problema non coincide difatti con un singolo materiale, ma con l’organizzazione complessiva di un sistema che produce, distribuisce e scarta enormi quantità di involucri, contenitori e supporti di protezione. La Commissione ricorda che, nell’Unione europea, il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzate sono destinate agli imballaggi; inoltre, metà dei rifiuti marini deriva dagli imballaggi, mentre nel 2022 sono stati generati 186,5 kg di rifiuti da imballaggio per persona.
La questione, dunque, non è sostituire un materiale con un altro in modo meccanico, ma ridurre ciò che è inutile, rendere riciclabile ciò che rimane, favorire il riuso dove possibile e costruire sistemi in cui l’informazione al consumatore non sia un elemento accessorio, ma parte della funzionalità ambientale dell’imballaggio. Anche l’etichettatura non può quindi riferirsi soltanto alla conformità formale, ma deve concernere anche la possibilità di orientare correttamente il conferimento, il riuso, la restituzione o la separazione dei materiali.
Per le imprese, il 2026 apre quindi una fase di adattamento che non può essere ridotta all’aggiornamento grafico delle confezioni. Il packaging diventa un terreno di conformità normativa, ma anche di responsabilità industriale: richiede scelte sulla composizione dei materiali, sulla riduzione del volume, sulla riciclabilità effettiva, sulla quota di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, sulla gestione documentale e sulla coerenza tra dichiarazioni ambientali e requisiti verificabili. EUR-Lex ricorda, tra l’altro, che gli imballaggi in plastica dovranno contenere percentuali minime di materiale riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, con alcune eccezioni per categorie particolari, tra cui imballaggi farmaceutici, dispositivi medici e trasporto di merci pericolose.
Per la tutela degli ecosistemi acquatici, il passaggio è tutt’altro che indiretto. Gli imballaggi sono tra le componenti più diffuse dei rifiuti che, attraverso cattiva gestione, dispersione, vento, acque meteoriche, corsi d’acqua e reti urbane, possono arrivare fino a fiumi, laghi e mare. Agire in tale direzione significa intervenire su una fonte primaria di pressione prima che essa si manifesti lungo le rive, sulle spiagge o nei fondali; significa, soprattutto, riconoscere che la prevenzione non coincide soltanto con l’educazione al corretto conferimento, ma prende avvio dalla forma materiale attribuita agli oggetti e nella quantità di materia autorizzata a circolare.
Il Regolamento (UE) 2025/40 non dovrebbe essere letto come una disciplina tecnica riservata agli operatori del packaging, ma come uno dei passaggi attraverso cui l’Europa cerca di ricondurre il consumo di materia entro un ordine più leggibile, verificabile e meno dispersivo. La sua efficacia dipenderà dall’attuazione, dai controlli, dalla capacità delle imprese di anticipare gli obblighi e dalla solidità dei sistemi nazionali di raccolta e riuso; tuttavia, il principio è già fissato: un imballaggio non è sostenibile perché lo dichiara, ma perché è progettato per esserlo, misurato nei suoi effetti e compatibile con infrastrutture reali.